Art. 9.
(Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

      1. È soppressa l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, prevista dagli articoli 6 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
      2. Dopo l'articolo 251 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

      «Art. 251-bis. - (Pubblicazione sui siti web dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). - 1. Ciascuna amministrazione pubblica è tenuta a pubblicare sul

 

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proprio sito web, entro cinque giorni dalla data di stipula, l'elenco di tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Per ciascun contratto devono essere indicati l'appaltatore, l'oggetto, la durata e il corrispettivo».